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Sez. 2, Sentenza n. 1310 del 06/04/1977 (Rv. 385013 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - DI ONORARI E SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385013-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - DI ONORARI E SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CONDIZIONI.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari legali, il ricorso per Cassazione, per asserita violazione delle tariffe relative, e inammissibile ove non siano specificati gli errori che si assumono commessi e le voci di tariffa che sarebbero state violate. (Conf 3317/73, mass n 367211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)