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Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 07/12/1973 (Rv. 367211 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367211-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CONDIZIONI.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ove non siano specificati gli errori che si assumono commessi e le voci di tariffa che si assumono violate. (Conf 2613/69, mass n 342225; 3978/68, mass n 337547; (Conf 3271/68, mass n 336238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)