Sez. U, Sentenza n. 1373 del 02/07/1965 (Rv. 312597 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - ESECUZIONE ESATTORIALE - PROSECUZIONE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - ORDINARIA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - ESECUZIONE ESATTORIALE - PROSECUZIONE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - ORDINARIA.*
Qualora, omologato il concordato fallimentare e scoperto, nella percentuale concordataria, un credito chirografario di imposta (imposta diretta), l'esattore, gia ammesso al passivo fallimentare, prosegua nell'Azione esecutiva iniziata, contro il contribuente, in pendenza della procedura di fallimento, per ottenere l'integrale pagamento del detto credito chirografario, il debitore puo convenire davanti al giudice ordinario, sia l'amministrazione delle Finanze che l'esattore chiedendo che venga dichiarato che gli stessi non hanno diritto di ottenere detto pagamento integrale, per essere entrambi i convenuti tenuti a sottostare agli effetti del concordato omologato. L'Azione cosi esperita dal debitore non costituisce una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ. ma una normale Azione di cognizione di mero accertamento, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario- ed in tale giudizio deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, stante la qualita dell'amministrazione di titolare del credito tributario e data la posizione che l'esattore riveste nei confronti del contribuente, che giustifica l'interesse di quest'ultimo, anche nei confronti di quello, una pronuncia di Estinzione del credito di impostà pronuncia che svolgera un effetto principale rispetto all'amministrazione ed un effetto riflesso, quale pronuncia meramente dichiarativa, rispetto all'esattore (nella specie- su tali basi, e stata negata la improponibilita dell'Azione al giudice ordinario ex art 209 tu leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958 n.645, e stato negato il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria ex art. 6 l.20 marzo 1865 n 2248 all e e art 22 RD 7 agosto 1936, n 1639, ed e stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata rispettivamente da ognuno dei due convenuti ex art. 4 cit. L. n.2248 all. E del 1865, art) 1, 5, 75 e 87 tu 17 ottobre 1922 n 1401, art 173, 185, 201 e 209, primo e terzo comma citato tu n 645 del 1958, e art 615 cod.proc.civ.).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)