Sez. 1, Sentenza n. 3481 del 04/04/1998 (Rv. 514208 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - SENTENZA CONTRASTANTE ITALIANA: ESCLUSIONE | Convenzione di New York del 1956 - Sentenza di divorzio italiana disponente assegno di mantenimento a favore di figlio minore - Anteriore sentenza di divorzio straniera disponente medesimo assegno per diverso importo e periodo anteriore - Delibazione della sentenza straniera - Ammissibilità - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - SENTENZA CONTRASTANTE ITALIANA: ESCLUSIONE
La sentenza di divorzio pronunciata da un giudice italiano, passata in giudicato, la quale abbia attribuito ad uno dei coniugi, ponendolo a carico dell'altro, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore da una certa data, non osta alla delibabilità, con efficacia sino al passaggio in giudicato della sentenza italiana, del capo della sentenza di divorzio anteriormente pronunciata dal giudice straniero e passata in giudicato, la quale abbia attribuito allo stesso coniuge, ed a carico dell'altro, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, con diversa misura e per un periodo anteriore alla sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti dal giudice italiano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 23/03/1980 num. 338, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)