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Sez. 1, Sentenza n. 2363 del 15/05/1978 (Rv. 391761 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO NEL GIUDIZIO INTERNO - AZIONE DI DELIBAZIONE - PRECLUSIONE - MERA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE ITALIANO - IMPEDIMENTO ALLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - PREVENZIONE A FAVORE DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391761-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO NEL GIUDIZIO INTERNO - AZIONE DI DELIBAZIONE - PRECLUSIONE - MERA PRONUNCIA DI UNA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE ITALIANO - IMPEDIMENTO ALLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - PREVENZIONE A FAVORE DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - CONDIZIONI.*

L'Azione di delibazione e preclusa solo nel caso in cui siasi gia formato il giudicato nel giudizio interno, non costituendo impedimento alla delibazione il solo fatto della pronuncia di una sentenza da parte del giudice italiano, in quanto, dalla disciplina del rapporto di litispendenza fra il giudizio di delibazione e il giudizio di merito proposto in Italia per la medesima lite, si evince che la prevenzione opera a favore del giudizio di delibazione quando il passaggio in giudicato della sentenza straniera sia anteriore all'istituzione del giudizio interno (di merito), e cio anche se in concreto l'Azione di delibazione sia stata promossa quando era gia pendente il giudizio interno e anche se, per avventura, nel corso di tale giudizio sia gia stata emessa una sentenza non ancora passata in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)