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Sez. U, Sentenza n. 11215 del 13/11/1997 (Rv. 509828 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Disciplina ex artt. 60, 63 legge n. 2359 del 1865 - Realizzazione dell'opera pubblica - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509828-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

L'istituto della retrocessione parziale o dei relitti disciplinato negli artt. 60, 62 della legge n. 2359 del 1865 non trova applicazione nell'ipotesi in cui sull'area espropriata sia stata realizzata l'opera pubblica per la quale era stato pronunziato il provvedimento ablatorio, anche se dopo la sua ultimazione l'opera abbia poi perso siffatta utilizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)