Sez. U, Sentenza n. 634 del 04/03/1966 (Rv. 321256 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENUTA INUTILIZZABILITA DELL'OPERA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENUTA INUTILIZZABILITA DELL'OPERA.*
Quando l'opera prevista nel decreto di espropriazione sia stata compiuta nel termine prescritto e, solo dopo la sua esecuzione, sia diventata non piu idonea a servire all'uso pubblico, non puo proporsi la domanda di retrocessione ai sensi dell'art.63 della legge 25 giugno 1865 n.2359, ma soltanto quella consentita dall'art.60 della stessa legge, la quale, pero, e proponibile davanti all'autorita giudiziaria solo dopo che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita amministrativa, prevista nel successivo art.61. *
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)