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Sez. U, Sentenza n. 634 del 04/03/1966 (Rv. 321256 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENUTA INUTILIZZABILITA DELL'OPERA.*
Stato
decisa il 1966-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321256-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - SOPRAVVENUTA INUTILIZZABILITA DELL'OPERA.*

Quando l'opera prevista nel decreto di espropriazione sia stata compiuta nel termine prescritto e, solo dopo la sua esecuzione, sia diventata non piu idonea a servire all'uso pubblico, non puo proporsi la domanda di retrocessione ai sensi dell'art.63 della legge 25 giugno 1865 n.2359, ma soltanto quella consentita dall'art.60 della stessa legge, la quale, pero, e proponibile davanti all'autorita giudiziaria solo dopo che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita amministrativa, prevista nel successivo art.61. *

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)