Sez. 1, Sentenza n. 6902 del 24/01/1972 Ud. (dep. 19/10/1972) Rv. 122135 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - INTRODUZIONE ABUSIVA DI STUPEFACENTI OLTRE LA LINEA DI CONFINE E PRIMA DELLA LINEA DOGANALE - REATO CONSUMATO E NON TENTATO.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - INTRODUZIONE ABUSIVA DI STUPEFACENTI OLTRE LA LINEA DI CONFINE E PRIMA DELLA LINEA DOGANALE - REATO CONSUMATO E NON TENTATO.*
L'art 12 legge 25 settembre 1940, n 1424, secondo cui nei provvedimenti relativi alle istituzioni di dogane vanno indicate le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, costituisce conferma che nessuna confusione deve essere creata tra confine e ufficio di dogana e che la esistenza di un tale ufficio non apporta alcuna limitazione alla sovranita dello stato territoriale compreso tra il confine stesso e l'ufficio. Conseguentemente, costituendo quella zona parte del territorio dello stato, ogni attivita posta in essere nella stessa deve essere valutata, ai fini dell'applicazione della legge penale, come quella commessa in qualsiasi altra parte del territorio dello stato, con le sole limitazioni conseguenziali alle funzioni specifiche degli uffici doganali. (applicazione in tema di importazione abusiva di stupefacenti. La Corte di merito aveva affermato che i controlli effettuati dagli organi di ps e dalle autorita doganali debbono ritenersi a tutti gli effetti avvenuti sulla linea di confine, con la conseguenza che la merce, ancorche siano state superate le sbarre di confine e purche prima dell'espletamento delle formalita doganali, non puo considerarsi entrata nel territorio dello stato onde l'Azione diretta all'introduzione della merce nel territorio integrerebbe l'ipotesi del tentativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6, Legge 22/10/1954 num. 1041 art. 6 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)