Sez. 6, Sentenza n. 2890 del 29/09/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177787 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - CONDOTTA PARZIALMENTE MATURATASI IN ITALIA - NOZIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - CONDOTTA PARZIALMENTE MATURATASI IN ITALIA - NOZIONE.*
La condotta sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice italiano è quella naturalistica, e cioè l'insieme dei comportamenti fattuali che costituiscono l'Azione o l'omissione attribuiti al loro autore. E in essa rientra l'accordo, come nucleo fondamentale e ineliminabile del concorso di più persone in un reato, parte dell'elemento psicologico del reato stesso e dunque parte dell'Azione (psichica e non materiale) che costituisce il reato poi effettivamente commesso. (nella specie si è ritenuta commessa nel territorio dello stato la consegna di sostanze stupefacenti avvenuta interamente all'estero, ma già preventivamente concordata in Italia). (V mass n 167670; (V mass n 165651; (V mass n 147690; (V mass n 122135).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)