Sez. 5, Sentenza n. 41375 del 16/09/2008 Ud. (dep. 06/11/2008) Rv. 242593 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Sottrazione di radiatori da riscaldamento - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen..
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE
In tema di furto, l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) è integrata nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di radiatori da riscaldamento, in quanto la "ratio" dell'aggravamento della pena è l'esposizione della cosa alla pubblica fede, condizione che può sussistere anche se essa si trovi in un luogo privato cui, per mancanza di sorveglianza o di recinzione, si possa liberamente accedere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)