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Sez. 3, Sentenza n. 46 del 08/01/1968 (Rv. 330855 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA CON LA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330855-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA CON LA DOMANDA - ESCLUSIONE.*

La riduzione, sia pure sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, non vale a realizzare il concetto di soccombenza ai fini dell'attribuzione dell'Onere delle spese e puo quindi solo consentire la relativa compensazione, totale o parziale. (Conf. 3388-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)