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Sez. 3, Sentenza n. 4148 del 26/06/1981 (Rv. 414819 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI ALMENO UNA DELLE PRETESE DELLA PARTE - QUALITA DI QUEST'ULTIMA - PARTE VITTORIOSA - CONFIGURABILITA - ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA COME MINIMO DI QUANTO RICHIESTO - GIUSTO MOTIVO DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414819-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI ALMENO UNA DELLE PRETESE DELLA PARTE - QUALITA DI QUEST'ULTIMA - PARTE VITTORIOSA - CONFIGURABILITA - ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA COME MINIMO DI QUANTO RICHIESTO - GIUSTO MOTIVO DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Ai fini del regolamento delle spese processuali, deve considerarsi parte vittoriosa, e non soccombente, con la conseguente illegittimita della relativa condanna emessa a suo carico, quella che ottenga il riconoscimento giudiziale di almeno una delle proprie pretese, mentre il fatto che l'istanza accolta rappresenti il minimo di quanto richiesto puo venire in rilievo come giusto motivo di compensazione di tali spese. (V 2127/72, mass n 359374; (V 2742/70, mass n 349211; (V 46/68, mass n 330855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)