Sez. 1, Sentenza n. 2647 del 02/05/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 202057 - 01
Sicurezza pubblica - Misure prevenzione - Concorso con misure di sicurezza | Divieto di contemporanea applicazione - Necessità che la misura di sicurezza sia già in esecuzione - Esclusione - Operatività dal momento in cui il provvedimento con cui la misura di sicurezza diviene irrevocabile - Incidenza sulle misure di patrimoniali - Esclusione.
Sicurezza pubblica - Misure prevenzione - Concorso con misure di sicurezza
In tema di contemporaneo concorso di misura di sicurezza detentiva e misura di prevenzione della sorveglianza speciale il principio stabilito dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, secondo il quale prevale la prima sulla seconda e alla misura di prevenzione, in caso di sopravvenienza di una misura di sicurezza detentiva, non si dà corso o ne cessano gli effetti, si applica sin dal momento in cui la misura di sicurezza diventa irrevocabile senza dover attendere che essa sia in esecuzione. Peraltro la cessazione degli effetti della applicazione della misura di prevenzione non assume incidenza rispetto alle eventuali misure di prevenzione patrimoniali da adottare.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 10, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)