Sez. 6, Sentenza n. 274 del 28/01/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214759 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Sorveglianza speciale - Concorso con misura di sicurezza detentiva o con la libertà vigilata - Esecuzione delle misure - Disciplina - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In base a una logica e sistematica interpretazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, soltanto in presenza di un'esecuzione in atto della misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata opera il divieto di dar luogo alla sorveglianza speciale, mentre nessuna incompatibilità è da riscontrare nelle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza per ragioni diverse dal venire meno della pericolosità, non potendosi in tal caso verificare la sovrapposizione di giudizi di pericolosità eventualmente contrastanti, ragione alla quale deve ricondursi la previsione del divieto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)