Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione di atti processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo - Periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/02/2008 num. 6, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 20/11/1989 num. 894, Cod. Civ. art. 137, Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)