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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23887 del 11/10/2017 (Rv. 646409 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta – Utilizzo di agenzia privata di recapito ai sensi della l. n. 124 del 2017 - Condizioni - Retroattitivà della norma - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646409-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della l. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effetuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4 com. 1 lett. A, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 57 lett. B CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Preleggi art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)