Sez. 1, Sentenza n. 10093 del 17/04/2008 (Rv. 603468 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Estinzione del processo in primo grado - Mancata dichiarazione in primo e secondo grado - Nullità - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Accoglimento - Conseguenze - Cassazione senza rinvio di entrambe le sentenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
Qualora l'estinzione del processo verificatasi nel corso del giudizio di primo grado non sia stata pronunciata e il conseguente vizio di nullità della sentenza, non sanzionato dal giudice di secondo grado, sia denunciato con il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità, in accoglimento del ricorso, deve dichiarare l'estinzione del giudizio e cassare senza rinvio sia la sentenza di appello, impugnata in sede di legittimità, sia quella di primo grado in quanto il processo non poteva essere proseguito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)