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Sez. 2 - , Sentenza n. 11144 del 09/05/2018 (Rv. 648243 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Tardiva riassunzione giudizio - Conseguenza - Estinzione del processo – Mancato rilievo in primo e secondo grado - Ricorso per cassazione - Conseguenza - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648243-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO

La conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è l'inammissibilità del giudizio, bensì l'estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza successiva alla riassunzione -o comunque anche successivamente in fase di impugnazione- ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, comportando, in sede di legittimità, la cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto un giudizio di opposizione a delibera sanzionatoria Consob, soggetto all'art. 307, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 269 del 2009, poiché tardivamente riassunto davanti al giudice ordinario in seguito alla declinatoria di giurisdizione di quello amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)