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Sez. 3, Sentenza n. 1664 del 21/03/1981 (Rv. 412336 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE EX NOVO IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412336-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - INCOMPETENZA - DEDUZIONE EX NOVO IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 38, secondo comma, cod proc civ, l'incompetenza per valore puo essere rilevata d'ufficio o essere eccepita dalla parte in ogni momento del giudizio di primo grado, ma non essere fatta valere ex novo in grado d'appello, non essendo tra le questioni che possano giovarsi dello ius novorum previsto dall'art 345 cod proc civ. (Conf 5258/78, mass n 395033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)