diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 06/06/1989 (Rv. 463016 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE - PROPOSIZIONE IN VIA GRADUATA - INAMMISSIBILITÀ - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463016-01

COMPETENZA CIVILE - IN COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE - PROPOSIZIONE IN VIA GRADUATA - INAMMISSIBILITÀ - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - PRECLUSIONE.*

L'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. L'eccezione di incompetenza che sia stata formulata nei detti termini deve aversi come non proposta, con conseguente preclusione della sua riproponibilità in appello, qualora si tratti di incompetenza per valore. (V 1462/83, mass n 426287; (V 475/77, mass n 384027; (V 1028/65, mass n 311993; (Conf 1664/81, mass n 412336, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)