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Sez. 3, Sentenza n. 6553 del 10/06/1991 (Rv. 472596 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità nel giudizio civile di danno | Assoluzione dell'imputato - Perché il fatto non costituisce reato - Azione per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale - Preclusione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472596-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità nel giudizio civile di danno

La sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" preclude l'azione civile per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale qualora il giudice penale abbia escluso il nesso di causalità materiale tra azione ed evento; in ogni altro caso l'azione civile non è preclusa, ma il giudice civile deve, procedendo alla interpretazione del giudicato penale, accertare le ragioni poste a base della sentenza di assoluzione per verificare se - attenendosi ai soli fatti materiali accertati in sede penale - risultino superate o meno le presunzioni stabilite nella materia della circolazione stradale dall'art. 2054 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)