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Sez. 1, Sentenza n. 8276 del 07/06/2002 (Rv. 554971 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Organi assembleari - Mancata previsione normativa - Irrilevanza - Costituzione da parte dei soci - Legittimità - Conseguenze in tema di validità delle delibere.
Stato
decisa il 2002-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554971-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257 comma secondo, 2258 comma secondo, 2322 comma secondo - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norma citate, all'unanimità ovvero a maggioranza. Ne consegue che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 cod. civ., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2258 com. 2, Cod. Civ. art. 2322 com. 2, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)