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Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 28/01/2015 (Rv. 633981 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Esclusione del socio - Delibera assembleare assunta con il voto di società partecipante rappresentata da "falsus procurator" - Annullabilità - Applicazione analogica dell'art. 2377 cod. civ. - Voto invalido per difetto di rappresentanza - Ratifica - Ammissibilità - Accertamento del giudice di merito - Eccezione di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633981-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE

La deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un "falsus procurator", è viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all'assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell'art. 2377 cod. civ.; il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., restando compito esclusivo del giudice del merito accertare l'integrazione della fattispecie sanante, su eccezione della parte interessata a farla valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)