Sez. 2, Sentenza n. 11460 del 02/02/2016 Cc. (dep. 18/03/2016) Rv. 266557 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. - Motivazione "per relationem" al precedente titolo cautelare - Legittimità - Condizioni.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
In tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare "per relationem" con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purchè la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità. (Conf. sent. nn. 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466 del 2016, n.m.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)