Sez. 4, Sentenza n. 7031 del 05/02/2013 Cc. (dep. 12/02/2013) Rv. 254937 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Pedissequa riproduzione del contenuto di altro provvedimento - Illegittimità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
E nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del gip limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia - incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)