Sez. 4, Sentenza n. 43712 del 08/10/2003 Cc. (dep. 14/11/2003) Rv. 226417 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposizione della domanda - Termini - Decorrenza - Computo - Impugnazione della sentenza ai soli effetti civili - Incidenza sulla decorrenza del termine - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine biennale previsto per la proposizione della domanda, atteso che tale gravame non è comunque suscettibile - anche in caso di accoglimento - di modificare il contenuto del provvedimento decisorio ai fini delle statuizioni penali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)