Sez. 4, Sentenza n. 47057 del 29/09/2004 Cc. (dep. 03/12/2004) Rv. 230603 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - riparazione per l'ingiusta detenzione - procedimento | Decorrenza del termine per la proposizione della domanda - Definizione parziale del procedimento - Pertinenza del provvedimento definitorio riguardante le statuizioni sui reati contestati - Sufficienza - Prosecuzione del giudizio per domande accessorie (confisca) - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - riparazione per l'ingiusta detenzione - procedimento
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315 comma primo cod. proc. pen. decorre dalla data della sentenza contenente le statuizioni sui reati contestati, per i quali è stata applicata la misura cautelare detentiva, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a domande accessorie, la cui soluzione non discende automaticamente dalla decisione sulla regiudicanda penale. (La Corte ha ritenuto la tardività del ricorso che era stato presentato oltre i due anni dalla sentenza del tribunale che aveva assolto l'imputato con formula piena, nonostante lo stesso termine non fosse decorso con riferimento alla sentenza di appello che, su istanza dello stesso imputato, aveva deciso sulla confisca di una somma di denaro sequestrata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)