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Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 19/04/2000 (Rv. 535841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Estremi - Atti esprimenti in maniera univoca la volontà di non contrastare gli effetti della sentenza - Necessità - Interpretazione di tali atti da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad atto di transazione concluso tra le parti dopo la sentenza di primo grado.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, atteso che successivamente è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione, da effettuarsi nelle forme previste dalla legge) consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, manifestazione che può avvenire in forma espressa o tacita, in quest'ultimo caso estrinsecandosi in atti o comportamenti dai quali sia possibile desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia; la valutazione di tali atti o comportamenti da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rilevato il carattere transattivo di un atto sottoscritto dalle parti successivamente alla sentenza di primo grado, aveva ritenuto che le espressioni contenute in detto atto costituissero chiara manifestazione della volontà di non impugnare la sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)