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Sez. L, Sentenza n. 8137 del 19/04/2005 (Rv. 580608 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Estremi - Atti incompatibili con la volontà di impugnare - Necessità - Predisposizione di un conteggio nel corso del giudizio di primo grado per l'eventuale affermazione giudiziale del diritto controverso - Rilevanza - Esclusione - Interpretazione di tali atti da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580608-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza prevista dall'art. 329 cod. proc. civ. è fondata sul rapporto di incompatibilità (quale reciproca esclusione) fra la volontà che è alla base di un atto - che può essere anche anteriore alla stessa sentenza - e la volontà che è alla base dell'impugnazione; conseguentemente, la predisposizione di un conteggio nel corso del giudizio di primo grado, per l'eventuale affermazione giudiziale del diritto controverso del quale si contesta la sussistenza, integrando solo un condizionato riconoscimento del "quantum", non è incompatibile con l'impugnazione dell'"an", nè con l'impugnazione del riconoscimento delle spettanze fondato sulla negazione del diritto. Essendo l'accertamento della compatibilità giudizio di fatto, la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)