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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014 (Rv. 631493 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Prova della comunicazione dell'ordinanza impugnata - Comunicazione avvenuta in via telematica - Deposito di copia del provvedimento recante la data di sua pubblicazione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631493-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI

In tema di regolamento di competenza, in caso di mancato deposito della ricevuta comprovante la comunicazione dell'ordinanza impugnata - effettuata in via telematica ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, ove l'interessato non abbia invocato un termine di comunicazione successivo, alla data di deposito apposta sulla copia autentica dell'ordinanza prodotta, dovendosi escludere che la comunicazione a mezzo PEC del deposito del provvedimento abbia preceduto il deposito stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25 com. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)