Sez. 3 - , Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 (Rv. 649509 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ai sensi dell’art. 702 ter, comma 6, c.p.c. - Impugnazione - Tempestività - Decorrenza del termine ai sensi dell’art. 327 c.p.c. -Dalla data della pubblicazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)