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Sez. 3, Sentenza n. 5202 del 04/02/1980 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145077 - 01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - IN GENERE - CONTRABBANDO AGGRAVATO - CONCESSIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145077-01

FINANZE E TRIBUTI - CIRCOSTANZE - IN GENERE - CONTRABBANDO AGGRAVATO - CONCESSIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Poiche l'art 1 legge 7 gennaio 1929, n 4 stabilisce testualmente che 'le Disposizioni di tale legge non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli Tributì il principio della ultrattivita delle Disposizioni penali finanziarie, di cui all'art 20 della stessa legge, non preclude il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti specifiche del reato di contrabbando, imposto dall'art 69 cod pen, modificato dall'art 6 legge 7 giugno 1974, n 220. (Conf mass n 135035).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 1, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 10, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)