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Sez. 3, Sentenza n. 14210 del 17/05/1976 Ud. (dep. 23/12/1976) Rv. 135035 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI FINANZIARIE - ULTRATTIVITA - LIMITI - NUOVA DISCIPLINA DELL'ART 69 COD PEN - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRABBANDO DOGANALE.*
Stato
decisa il 1976-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135035-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI FINANZIARIE - ULTRATTIVITA - LIMITI - NUOVA DISCIPLINA DELL'ART 69 COD PEN - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRABBANDO DOGANALE.*

Poiche l'art 1 della legge 7 gennaio 1929, n 4 stabilisce testualmente che 'le Disposizionì - di tale legge - 'non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli Tributì, il principio della ultrattivita delle Disposizioni penali delle leggi finanziarie, di cui all'art 20 della stessa legge, non preclude il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti specifiche del reato di contrabbando, imposto dall'art 69 cod pen, modificato dall'art 6 legge 7 giugno 1974, n 220.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 1, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)