Sez. L, Sentenza n. 3922 del 29/06/1982 (Rv. 421869 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - PERDITA NEL CONDUTTORE DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO NEL CORSO DEL RAPPORTO - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE - DECADENZA DALLA PROROGA - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - PERDITA NEL CONDUTTORE DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO NEL CORSO DEL RAPPORTO - TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE - DECADENZA DALLA PROROGA - CONFIGURABILITÀ.*
A norma della legislazione vincolistica sull'affitto dei fondi rustici, il contratto di affitto a coltivatore diretto, soggetto alla proroga a tempo indeterminato (art. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756), non si trasforma in contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto (avente una durata minima non inferiore a quindici anni, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), ove nel corso del rapporto il coltivatore diretto non possa essere più qualificato tale, in quanto non coltivi più direttamente il fondo con il proprio lavoro e della famiglia o impiegando la forza lavorativa prescritta, di cui deve continuare a disporre, nel qual caso l'esclusiva conseguenza è il venir meno dell'indicata proroga.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)