Sez. 3, Sentenza n. 2618 del 30/03/1990 (Rv. 466307 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - EFFETTI.*
La perdita della qualità di coltivatore diretto da parte dell'affittuario d'un fondo rustico, sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, non consente la ulteriore continuazione del rapporto sino alle scadenze prevedute dall'art. 2 della legge, né il contratto può essere conservato come contratto d'affitto a coltivatore non diretto per la durata stabilita dall'art. 22 della stessa legge, stante la diversità tra le due fattispecie negoziali, che impedisce di convertire il contratto, sorto in conformità d'un tipo, in altro tipo. (Conf 920/83, mass n 425681; (Conf 3922/82, mass n 421869).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)