Sez. L, Sentenza n. 1062 del 18/01/2008 (Rv. 601484 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Competenza del tribunale in caso di violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In materia di sanzioni amministrative, la competenza sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione spetta al tribunale quando la sanzione amministrativa è stata applicata per violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto di competenza del tribunale, e non del giudice di pace, le violazioni delle norme che prevedono la comunicazione ai competenti uffici dell'assunzione del lavoratore, la consegna a detto lavoratore del terzo esemplare del registro di impresa, nonché l'esibizione del libro matricola e paga nel corso di visita ispettiva).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)