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Sez. L, Ordinanza n. 13808 del 07/11/2001 (Rv. 550080 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Giudice di pace del luogo della commessa violazione - Deroghe - Competenza del Tribunale in caso di violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie.
Stato
decisa il 2001-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550080-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa si propone non più davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ma davanti al giudice di pace del luogo in cui questa è stata commessa individuato a norma dell'art. 22 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio della legge n. 689 del 1981, tenendo conto del nuovo assetto dell'ordinamento giudiziario intervenuto a seguito dell'introduzione del giudice unico di primo grado. L'opposizione, tuttavia, si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di previdenza e di assistenza obbligatoria (art. 22 bis, comma primo, legge cit.).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/06/1999 num. 205 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)