Sez. U, Sentenza n. 758 del 18/04/1962 (Rv. 251209 - 01)
RISARCIMENTO DEI DANNI - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- INADEMPIENZA - INTERESSI - MAGGIORI DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA A CARICO DEL DEBITORE.*
RISARCIMENTO DEI DANNI - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- INADEMPIENZA - INTERESSI - MAGGIORI DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA A CARICO DEL DEBITORE.*
In caso d'inadempimento di obbligazione pecuniaria, possono comprendersi tra i maggiori danni da risarcire anche quelli dipendenti da svalutazione monetaria, sempre che il creditore dimostri di avere subito un concreto pregiudizio per non avere potuto disporre tempestivamente della somma dovutaglì tale prova puo desumersi anche da presunzioni, purche queste siano gravi, precise e concordanti. (V 4206/57, 869/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)