Sez. 2, Sentenza n. 2957 del 02/08/1975 (Rv. 377041 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA DEL MAGGIOR DANNO - NECESSITA DELLA PROVA - CONTENUTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITA DEL MAGGIOR DANNO - NECESSITA DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Affinche al creditore di un'obbligazione pecuniaria spetti, nel caso di svalutazione monetaria, il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art 1224 cod civ, e necessaria la dimostrazione, attraverso elementi concreti di prova, sia pure presuntivi, che la mancata disponibilita del denaro dovuto gli impedi realmente lo acquisto di beni non soggetti a svalutazione, cosi da essere stata causa di un danno maggiore di quello risarcito con gli interessi moratori. (V 1309/75, mass n 374825; 2570/71, mass n 353646; (V 0758/62, mass n 251209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)