Sez. 3, Sentenza n. 4642 del 02/03/2006 (Rv. 588203 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Negligenza inescusabile - Esclusione - Fattispecie relativa a "reformatio in peius" della sentenza di condanna, in carenza di specifico motivo di appello.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, non sussiste grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nella condotta dei giudici di una Corte d'appello che, nell'ambito di un maxiprocesso per reati di tipo mafioso, con riferimento ad un imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., derubricato in primo grado in favoreggiamento personale, lo abbiano condannato ad una pena superiore, riqualificando "in peius" il fatto contestato, pure in mancanza di uno specifico motivo di appello del P.M. sul punto, qualora, detti giudici abbiano conosciuto di una situazione processuale e di merito che rendeva oggettivamente difficile l'esame delle singole posizioni. (Nella specie trattavasi del capo n. 103, formulato in modo equivoco, tale cioè da poter suscitare perplessità interpretative).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)