Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002 (Rv. 558817 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Negligenza inescusabile - Nozione - Differenza rispetto alla colpa grave.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'inescusabile negligenza prevista dall'art. 2, terzo comma, lett. a), della legge 13 aprile 1988, n. 117 si concretizza non nell'errore in cui sia incorso il giudice nel valutare il materiale probatorio a sua disposizione, bensì soltanto nel fatto che il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, posto che il concetto di negligenza inescusabile postula la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla colpa grave disciplinata dal codice civile.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)