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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23663 del 28/09/2018 (Rv. 650902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento - Sanzione amministrativa - Applicabilità a carico dell'amministratore dell'ente datore di lavoro autore dell'illecito - Fondamento - Litisconsorzio necessario nella causa di opposizione - Esclusione - Legittimazione all'impugnazione - Qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

La sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità' solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente. Ne consegue che ove l'opposizione sia stata proposta dalla persona fisica nella qualità di rappresentante "pro tempore" dell'ente, quest'ultimo non ha legittimazione a impugnare la sentenza neanche qualora sia una nuova persona fisica a rappresentarlo, giacché il precedente rappresentante conserva la propria legittimazione, che spetta esclusivamente a chi abbia assunto qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)