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Sez. U, Ordinanza n. 11535 del 28/04/2026 (Rv. 678580-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678580-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

La legittimazione al ricorso per cassazione - e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo - spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in proprio dall'ex presidente dell'ACI avverso la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel giudizio tra detto ente e il MIBACT ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera ministeriale con la quale veniva richiesto l'adeguamento al limite retributivo dei trattamenti economici annui del presidente e del segretario generale dell'ACI, in quanto, benché direttamente interessato, non era stato parte del giudizio).

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 ter CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 2 bis, Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 472 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)