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Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163586 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE E ABOLITIO CRIMINIS INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA - APPLICABILITÀ DELLA DEPENALIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163586-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE E ABOLITIO CRIMINIS INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE - PREVALENZA DELLA CAUSA ESTINTIVA - APPLICABILITÀ DELLA DEPENALIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*

La depenalizzazione del reato in forza della legge 24 novembre 1981 n. 689, non può operare quando il reato stesso si sia già estinto per prescrizione, posto che diversamente si sancirebbe la reviviscenza di una realtà giuridica in contrasto con lo spirito e la lettera dell'art. 2 cod. pen., il quale, ispirandosi al favor rei, non può risolversi in un nocumento per l'imputato. (V mass n 158678).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)