Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 23/10/1969 (Rv. 343584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - AMBITO DI APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - AMBITO DI APPLICABILITA.*
Nel dettato dell'art 36 della Costituzione vanno ravvisati due principi, quello della 'retribuzione proporzionatà e quello della 'retribuzione sufficientè. Il precetto e applicabile anche nel caso di occupazioni plurime - sia pure con riferimento all'attivita principale e normale del lavoratore e con Obbligo a carico di quello, fra i datori di lavoro, che venga a beneficiarne - ed altresi nel caso di prestazione bensi continuativa ed esclusiva, ma tale da assorbire solo in parte la capacita lavorativa del prestatore d'opera, purche questi non svolga anche una diversa attivita, suscettibile d'essere considerata principale. I due principi debbono considerarsi collegati e costituiscono, in realta, due distinte norme, delle quali quella sulla 'retribuzione proporzionatà, senza introdurre alcuna distinzione o limite, esige, in via assoluta, la adeguatezza di una retribuzione che valga ad impedire un antisociale sfruttamento del lavoratore, quali che siano le modalita delle di lui prestazioni, purche continuative e riconducibili, sul piano giuridico, ad un rapporto di lavoro o di impiego. (V 1145-69, massima n 339705 3882-68, massima n 337361 2916-67, massima n 330572 1831-67, massima n 328737 554-67, massima n 326515 1038-66 734-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)