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Sez. U, Sentenza n. 4805 del 14/07/1983 (Rv. 429697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 COST. - LAVORI SUBORDINATI PLURIMI - APPLICABILITÀ - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 COST. - LAVORI SUBORDINATI PLURIMI - APPLICABILITÀ - MODALITÀ.*

Il precetto dell'art. 36 della Costituzione, secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro, e deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, è rivolto ad impedire ogni Forma di sfruttamento del dipendente, e trova conseguentemente applicazione anche nelle ipotesi di lavori subordinati plurimi e con orari ridotti, in ciascuno dei quali, pertanto, l'adeguatezza della retribuzione deve essere valutata tenendo conto, oltre che della qualità e quantità delle prestazioni, della sua incidenza proporzionale sul tempo complessivo occupato nel soddisfacimento delle indicate esigenze. (V 949/73, mass n 363327; (V 3463/69, mass n 343584).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)