Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 07/03/1991 (Rv. 471187 - 01)
Cittadinanza - Riacquisto | Perdita della cittadinanza italiana derivata da acquisto di cittadinanza straniera - Successiva residenza in Italia per due anni - Riacquisto della cittadinanza italiana ex art. 9 primo comma n. 3 della legge n. 555 del 1912 - Necessità di una volontà espressa - Esclusione - Deduzione di volontà contraria - Prova.
Cittadinanza - Riacquisto
Il riacquisto della cittadinanza italiana, dopo due anni di residenza in Italia, previsto dall'art. 9 primo comma n. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555 per il caso in cui la perdita della cittadinanza italiana sia derivata da acquisto della cittadinanza straniera, si verifica a prescindere dal fatto che tale perdita sia stata o meno accompagnata da rinuncia. Detto riacquisto, peraltro, non può essere considerato indipendente dalla volontà del soggetto (con la conseguenziale non configurabilità di un contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 22 della Costituzione, nemmeno sotto il profilo della lesione di diritti inviolabili o della ingiustificata disparità di trattamento), dato che l'assunzione della residenza in Italia ed il protrarsi della medesima per un biennio esprimono presuntivamente un intento favorevole al recupero della cittadinanza italiana, senza che occorra una volontà espressa, salva restando la possibilità di dedurre e dimostrare (con ogni mezzo di prova, secondo le regole generali), la manifestazione di una volontà contraria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 22, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)