Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011 (Rv. 618019 - 01)
CITTADINANZA - IN GENERE | Cittadino italiano - Acquisto di cittadinanza straniera e perdita di quella italiana - Figli minori - Perdita della cittadinaza italiana - Possibilità di riacquisto - Condizioni.
CITTADINANZA - IN GENERE
I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge citata, non rilevando né l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, né che nella carta d'identità del padre, rilasciata dallo stato straniero, risulti il possesso della cittadinanza italiana, essendo principio indiscusso di diritto internazionale che ciascuno Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. I predetti minori possono riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 3, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 9, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)