Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 18/02/2000 (Rv. 534070 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Opposizione all'ordinanza ingiunzione recante sanzione amministrativa - Cessazione materia del contendere per fatti sopravvenuti - Morte del soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione - Documento attestante il fatto - Produzione nel giudizio per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio d'opposizione all'ordinanza ingiunzione la certificazione della morte del soggetto nei cui confronti è stata irrogata la sanzione amministrativa attiene alla dimostrazione della cessazione della materia del contendere e, quindi, all'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. Consegue che il relativo documento può essere depositato a norma dell'art. 372 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)