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Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 20/12/1988 (Rv. 461160 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI PENE PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - MORTE DELL'INTIMATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Stato
decisa il 1988-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461160-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI PENE PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - MORTE DELL'INTIMATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*

Poiché per l'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689 l'obbligazione di pagare la pena pecuniaria irrogata con la ingiunzione amministrativa non si trasmette agli eredi, la morte dell'intimato, sopravvenuta nel corso del procedimento di opposizione alla ingiunzione, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di Cassazione potendo a tal fine essere depositato a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. il certificato di morte dell'opponente. (Conf 399/87, mass n 435800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)